Articolo 12 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19
Articolo 11Articolo 13
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13 marzo 2021
Art. 12. Audit interni del Servizio fitosanitario nazionale 1. Al fine di garantire l'applicazione conforme dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e delle disposizioni del presente decreto, il Servizio fitosanitario nazionale procede ad audit interni e adotta le misure appropriate tenendo conto dei relativi risultati.
2. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta il programma di audit per le strutture del Servizio fitosanitario nazionale, i laboratori e le strutture delegate ai controlli ufficiali.
3. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono individuati i soggetti coinvolti nell'esecuzione del piano di audit, e le linee guida per l'effettuazione degli audit.
4. Le relazioni degli audit effettuati sono esaminate dal Comitato fitosanitario nazionale che delibera le eventuali misure correttive necessarie per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 13 marzo 2021
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