Articolo 6 del Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99
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30 giugno 2021
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25 luglio 2021
Art. 6. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106)) (1))

------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 luglio 2021, n. 106 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021 ".
Entrata in vigore il 25 luglio 2021
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