La misura delle aliquote di cui al precedente articolo e' stabilita dal comune con deliberazione adottata dal consiglio con riguardo, da una parte, alle esigenze finanziarie anche in riferimento alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato ed alle ulteriori previsioni di spesa e, dall'altra, alle condizioni dell'economia locale.
Le deliberazioni debbono essere adottate entro il 1 agosto dell'anno precedente a quello di applicazione del tributo e debbono essere inviate al competente organo di controllo non oltre il 10 agosto.
((Divenuta esecutiva la delibera, il comune deve farne pervenire copia autentica, non oltre il 1 novembre, al Ministero delle finanze, che annualmente pubblica l'elenco delle aliquote vigenti nei singoli comuni))
Per il primo anno di applicazione, nonche' successivamente se il comune non adempie a quanto di competenza nei termini anzidetti, le aliquote del tributo sono stabilite nelle misure minime previste nel precedente articolo.
Qualora la misura delle aliquote non venga modificata nelle forme e nei termini stabiliti dai commi precedenti, si intendono prorogate le aliquote in vigore.