Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
Articolo 3Articolo 5
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1 gennaio 1973
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29 dicembre 1974
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2 marzo 1989
Art. 4. Soggetti passivi ((L'imposta e' dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione)) Nell'ipotesi prevista dall'art. 3 l'imposta e' dovuta dalla societa' titolare della proprieta', della nuda proprieta' o dell'enfiteusi al compimento del decennio, anche per gli immobili gia' appartenenti a societa' fuse o incorporate.
Entrata in vigore il 2 marzo 1989
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