Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 maggio 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 maggio 1997 |
Commentari • 51
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 659 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 6 Num. 659 Anno 2013 Presidente: SALME' GIUSEPPE Relatore: DI PALMA SALVATORE SENTENZA sul ricorso 22009-2011 proposto da: DE FRANCESCO IPPAZIO DFRPPZ61A01L166I elettivamente ). domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, studio dell'avvocato FRISANI PIETRO rappresenta e difende, giusta procura L., presso lo che lo speciale in calce al ricorso; – ricorrente contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580; – intimato – avverso il decreto n. 262/2011 della CORTE D'APPELLO Data pubblicazione: 11/01/2013 di POTENZA, depositato il 12/07/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2024, n. 2077Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19584/2021 R.G. proposto da: TI DI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA NT ( ), che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro ROMA CAPITALE (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avvocato NT LA ( ); -controricorrente- Civile Sent. Sez. U Num. 2077 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 19/01/2024 2 di 16 nonché contro PREFETTURA DI RIETI, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, …Leggi di più...
- presupposti·
- configurabilità·
- condizioni·
- requisito della specialità, ex art. 83, comma 3, c.p.c., "per collocazione topografica"·
- ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica·
- validità·
- mandato alle liti (procura)·
- impugnazioni civili·
- cassazione (ricorso per)
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisce".
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1 :
- L' art. 83 del codice di procedura penale , come sopra modificato, e' cosi' formulato:
"Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto o scrittura privata autenticata.
La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa". - Art. 2. 1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
- Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.