Articolo 17 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22
Articolo 16Articolo 18
Versione
11 marzo 2010
Art. 17. Iniziative pro-concorrenziali 1. Per il Mare il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la terraferma le regioni, nell'ambito della propria competenza, possono emanare uno o piu' disciplinari tipo per le attivita' previste dal presente decreto legislativo, in particolare relativamente a:
a) i criteri e le modalita' di valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono possedere i richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d'interesse nazionale e locale;
b) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'entita' delle risorse geotermiche disponibili ed all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;
c) i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;
d) i criteri per la valutazione delle compensazioni per i trasferimenti della titolarita' del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione;
e) i criteri per lo sfruttamento congiunto di risorse geotermiche e di sostanze associate rinvenute;
f) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarita';
g) le modalita' per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;
h) le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi;
i) i limiti e le prescrizioni per il rilascio di concessioni di risorse geotermiche di interesse locale su aree gia' oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale;
l) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree gia' oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale e o in aree considerate inidonee allo sfruttamento geotermico;
m) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte sola dichiarazione di inizio attivita'.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana i disciplinari di cui al comma 1 sentita la CIRM.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere il coinvolgimento, per problematiche di particolare rilievo, della CIRM nelle procedure di propria competenza, nonche' l'avvalimento, per problematiche tecniche specifiche, dei «Laboratori di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed energetico» dell'UNMIG del Ministero dello sviluppo economico.
Entrata in vigore il 11 marzo 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente