Articolo 34 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10
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17 gennaio 1991
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Versione
8 ottobre 2005
Art. 34. (Sanzioni) 1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. 2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 e' punito con la sanzione amministrativa in misura inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192)) . 4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento
della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale 5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, e' puntito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque miloni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullita' dello stesso. 6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilita' penale. 7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
Entrata in vigore il 8 ottobre 2005
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