Art. 4. (Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive) 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192 . 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192 . 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 311)) . 5. Per le finalita' di cui all'articolo 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonche' ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, puo' emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa e' inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati relativi.
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17 gennaio 1991
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8 ottobre 2005
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2 febbraio 2007
2 febbraio 2007
Commentari • 7
- 1. T.U. edilizia (2)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 novembre 2001
[…] Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti. 5. […]
Leggi di più… - 2. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impiantihttps://www.brocardi.it/
- 3. Art. 135 testo unico ediliziahttps://www.brocardi.it/
- 4. Il cosiddetto distacco: impianti comuni ed erogazione dei servizi in favore di alcune unità immobiliariAntonietta Lo Duca · https://www.filodiritto.com/ · 4 febbraio 2015
- 5. Approvata la nuova legge regionale sul procedimento amministrativoRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 28 marzo 2011
Giurisprudenza • 95
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 13/12/2018, n. 2380Provvedimento: […] Deve precisarsi che, in relazione ad una precedente istanza di identico contenuto in data 26 gennaio 2017, il menzionato Assessorato Regionale, con nota n. 2412 del 10 febbraio 2017, aveva comunicato agli interessati che “il relativo procedimento” sarebbe stato “avviato seguendo l'ordine cronologico imposto dal comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1991”. […] Al riguardo appare opportuno precisare che l'art. 4, terzo comma, della legge regionale n. 10/1991 impone alle Amministrazioni di osservare un criterio cronologico nel disbrigo delle pratiche, salvo specifiche deroghe, ma non autorizza, ovviamente, un rinvio “sine die” dei termini per la conclusione dei procedimenti.Leggi di più...
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- 2. TAR Palermo, sez. II, sentenza 07/02/2022, n. 430Provvedimento: […] 4) Violazione degli artt. 4, 5 e 8 Legge regionale 10/1991: l'ordinanza impugnata non contiene alcun elemento per individuare il Responsabile del procedimento. […]Leggi di più...
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- 3. TAR Perugia, sez. I, sentenza 28/01/2016, n. 85Provvedimento: […] III. Violazione e falsa applicazione del d. P.R. 412/1993 (art. 5) e dell'art. 4 comma 4 della legge 10/1991, della normativa UNI CIG 7129/2008; violazione dei canoni di correttezza, lealtà e buon andamento, carenza di motivazione ed istruttoria; ; eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento, erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto; in via subordinata e per i medesimi profili: illegittimità in parte qua dell'art. 102 del regolamento edilizio comunale adottato con del. C.C. 34/1981 e approvato con d.P.G.R. n. 381/1983: secondo la normativa tecnica di riferimento sarebbe consentita l'installazione a parete della caldaia effettuata dalla ricorrente mediante la d.i.a. presentata al Comune nel 2008;Leggi di più...
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- 4. TAR Palermo, sez. I, sentenza 23/12/2013, n. 2551Provvedimento: […] 4) Eccesso di potere per inesatta rappresentazione dei fatti – Violazione di legge – art. 4 l.r. n. 10/1991 – Difetto di motivazione, atteso che l'ampliamento della sede viaria posta al confine est da 5 a 10 m è illegittima; invero, detta strada, a partire dalla statale 113, ha già la larghezza di 10 m, in quanto i proprietari dei lotti confinanti hanno lasciato una fascia di rispetto di m 5 per il transito automobilistico, di fatto tracciando già la strada con l'ampiezza che questa dovrebbe raggiungere con la espropriazione, che però è prevista solo in danno dei ricorrenti.Leggi di più...
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- 5. TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/05/2018, n. 1146Provvedimento: […] 2) ILLEGITTIMITA' E NULLITA' DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE IMPUGNATO, PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE: DELL'Art.1 comma 5 LEGGE n.475/1968; DELL'Art.11 LEGGE n.27/2012; DELL'Art. 111 R.D. 27/07/1934; DELL'Art.3 LEGGE n.241/1990; DELL'Art.4 LEGGE REG. SIC. n.10/1991 , in quanto la domanda di trasferimento non risulta essere stata pubblicata, come previsto dall'art. 1, co. 5, della l. n. 475/1968; e le tre zone di decentramento individuate non costituiscono sedi da assegnare liberamente, bensì direttrici di trasferimento per i rispettivi titolari; e il provvedimento comunale, nel quale non è indicata l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, non è motivato, né preceduto da adeguata istruttoria e dagli accertamenti sanitari sui luoghi;Leggi di più...
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