Articolo 27 del Decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46
Articolo 26Articolo 28
Versione
18 marzo 1976
Art. 27.
I maggiori tributi dovuti in base agli articoli 22, 24 e 25 del presente decreto devono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.
Sulle somme non versate tempestivamente e' applicata l'indennita' di mora del sei per cento. Detta indennita' e' ridotta al due per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.
Entrata in vigore il 18 marzo 1976
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