Articolo 24 del Decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46
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Versione
18 marzo 1976
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Versione
18 maggio 1976
Art. 24.
Le nuove misure d'imposta e sovrimposta di cui all'art. 14, con gli abbuoni eventualmente spettanti, si applicano sugli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti o dei rettificatori di alcoli, nonche' sugli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo e sui prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data predetta, in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nei magazzini fiduciari o viaggianti con destinazione a questi magazzini.
Le nuove misure d'imposta o sovrimposta di cui all'art. 14, con gli abbuoni eventualmente spettanti si applicano altresi' sugli alcoli di produzione nazionale e sui prodotti con essi fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini o depositi fiduciari diversi da quelli indicati nel precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai medesimi magazzini o depositi.
L'aumento dei tributi stabiliti dall'art. 14 si applica agli alcoli, estratti alcoolici, liquori, acqueviti e profumerie alcooliche, liberi da imposta, da chiunque detenuti anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto in quantita' superiore a ((500 litri idrati)) .
Entrata in vigore il 18 maggio 1976
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