INTERRUZIONI. RITARDI. SOPPRESSIONE TRENI.
§ 1. - Avviso delle interruzioni. - Quando la circolazione dei treni sia interrotta, l'Amministrazione ne da' al piu' presto avviso al pubblico fornendo tutte le possibili indicazioni, -sia riguardo alla presumibile durata dell'interruzione, sia riguardo ai mezzi speciali di trasbordo che fosse in grado di offrire. ((14))
§ 2. - Trasbordi. - Pei trasbordi eseguiti con mezzi ippici, automobilistici o nautici, l'Amministrazione ha facolta' di applicare una soprattassa a compenso delle maggiori spese che a tal uopo dovesse incontrare.
§ 3. - Viaggi iniziati prima o dopo l'interruzione. - Le persone che si trovano in viaggio al momento dell'interruzione sono trasportate a destinazione per altra via rimasta libera, senza aumento di prezzo anche se il proseguimento sia autorizzato con treno od in classe a cui il biglietto non da' diritto. Qualora il viaggiatore non intenda di proseguire il viaggio, puo' chiedere il rimborso di cui al § 2 dell'art. 10.
Non essendovi altra via libera per giungere a destinazione, i viaggiatori sono riportati gratuitamente al loro punto di partenza o ad un punto intermedio a scelta di essi, fermo il rimborso di cui sopra.
I viaggi intrapresi dopo che l'interruzione e' stata avvisata si effettuano per l'altra via rimasta libera, applicando le tariffe competenti al trasporto sulla base delle percorrenze effettive.
§ 4. - Ritardi. Coincidenze mancate. Soppressione di treni. - Quando in seguito al ritardo di un treno viene a mancare la coincidenza con altro treno, ovvero quando un treno e' soppresso su tutto o su parte del percorso, il viaggiatore ha diritto di valersi di un treno successivo per la prosecuzione del viaggio e, se viene autorizzato a prender posto in un treno od in classe per cui il suo biglietto non e' valevole, cio' deve aver luogo senza pagamento della differenza di prezzo.
L'Amministrazione puo' altresi' autorizzare la prosecuzione del viaggio per altra via che permetta al viaggiatore di giungere a destino con minor ritardo. In questo caso il viaggiatore nulla deve per il maggior percorso ma e' tenuto invece a pagare la differenza di prezzo per un eventuale cambio di classe o di categoria del treno.
Qualora il viaggiatore intenda di rinunziare alla prosecuzione del viaggio ha diritto al rimborso di cui al § 2 dell'art. 10.
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il Decreto 29 luglio 1970 (in G.U. 22/01/9171, n. 17) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il testo del § I Irregolarita' nel recinto delle stazioni, e' sostituito dal seguente:
« E' assoggettato alla sanzione pecuniaria di L. 2.000:
a) chi si introduce nel recinto delle stazioni o viene trovato in una sala di attesa, senza averne titolo a norma, rispettivamente, del § 1 e del § 2 dell'art. 4;
b) chi, sprovvisto di biglietto e non dovendo viaggiare occupa, nei treni, posti a sedere ovvero chi simula l'occupazione di posti a sedere in corso di viaggio;
c) chi distacca i contrassegni delle penotazioni di posti, ovvero occupa, senza averne titolo, posti prenotati e non ottempera all'invito del personale di rendere disponibili i posti stessi.
L'importo di detta sanzione e' elevato a L. 20.000 per le infrazioni di cui ai comma nono e decimo del § I dell'art. 4.
Quando con una stessa azione si commettono piu' infrazioni fra quelle innanzi previste si applica una sola sanzione pecuniaria.
Ricorrendo piu' infrazioni comportanti sanzioni pecuniarie di importo diverso si applica quella di importo piu' elevato.
Tuttavia, nell'ipotesi di cui alla lettera c), la sanzione pecuniaria e' applicata per ogni contrassegno distaccato e per ogni posto indebitamente occupato.
Il pagamento degli importi stessi non conferisce al trasgressore il diritto di mantenere l'indebita occupazione di posti »".