Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488
Articolo 20Articolo 22
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1 gennaio 1969
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1 maggio 1969
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16 giugno 1994
Art. 21.
Per l'applicazione del precedente articolo 20 il lavoratore e' tenuto a dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la propria qualita' di pensionato. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertato che il proprio dipendente e' titolare di pensione liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e sue gestioni speciali, e' tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha altresi' l'obbligo di detrarre dalla retribuzione, al netto delle integrazioni per carichi di famiglia comunque denominate, una somma pari all'importo della pensione o della quota di essa, non dovuti ai sensi del citato articolo 20, e di versarla all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'ammontare della detrazione e' determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate retribuite del mese, fino ad un massimo di 26.
Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro e' determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio-8 giugno 1994, n. 221 (in G.U. 1a s.s 15/06/1994 n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), cosi' come modificato dall' art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non prevede che nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati l'ammontare della detrazione da effettuare per settimana di lavoro sia determinato dividendo l'importo della trattenuta settimanale relativo all'orario normale per il numero delle ore corrispondenti a tal orario, e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana."
Entrata in vigore il 16 giugno 1994
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