Art. 10.
Mutazioni anagrafiche
1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:
a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento;
b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune ((o del territorio nazionale)) non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto e' disposto dall' art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.
Mutazioni anagrafiche
1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:
a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento;
b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune ((o del territorio nazionale)) non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto e' disposto dall' art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.