Art. 15.
Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti 1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all' art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.
2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.
Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti 1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all' art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.
2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.