Articolo 15 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Articolo 12Articolo 16
Versione
23 giugno 1989
Art. 15.
Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti 1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all' art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.
2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.
Entrata in vigore il 23 giugno 1989
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