Articolo 11 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Articolo 10 bisArticolo 12
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15 agosto 2015
Art. 11.
Cancellazioni anagrafiche

1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
((b) per trasferimento all'estero dello straniero;))
c) per irreperibilita' accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonche', per i cittadini stranieri per irreperibilita' accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilita'; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni.
Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione e' effettuata al questore.
Entrata in vigore il 15 agosto 2015
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