Articolo 16 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Articolo 17Articolo 18 bis
Versione
23 giugno 1989
>
Versione
25 settembre 2012
>
Versione
15 agosto 2015
Art. 16.
(( (Segnalazioni particolari).)) ((1. Quando risulti che una persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver reso la dichiarazione di cui all'articolo 13, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia al comune competente in relazione al luogo ove la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.
2. La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per se' o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, qualora risulti gia' iscritta, e' registrata come proveniente dal luogo di residenza gia' registrato.))
Entrata in vigore il 15 agosto 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente