Art. 5. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 1. All' articolo 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attivita' che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-septies);"
2) la lettera b) e' abrogata;
3) alla lettera c), le parole: "alla lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere f) e l-sexies)";
4) alla lettera f), le parole: "il Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;";
5) la lettera g) e' abrogata;
6) alla lettera h), le parole: "il Ministero dell'universita' e della ricerca"sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
7) alla lettera i), le parole: "il Ministero per i beni e le attivita' culturali" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per le attivita' che riguardano il settore turistico";
8) alla lettera l) le parole: "il Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;";
9) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
"l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprieta' industriale e per quella di agente immobiliare;
l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;
l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;
l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonche' per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo;
l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista;
l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara".
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresi' autorita' competenti responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e', inoltre, autorita' competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea qualora vi siano piu' autorita' regionali competenti, cosi' come previsto dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015.";
c) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: " Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport";
2) la lettera b) e' abrogata;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f)";
4) alla lettera e), le parole: "il Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 5 (Autorita' competente). - 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attivita' che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-septies);
b) (abrogata);
c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e l-sexies);
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;
f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; nonche' per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
g) (abrogata).
h) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);
i) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7 , 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni nonche' per le attivita' che riguardano il settore turistico;
l) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) nonche' per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;
l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprieta' industriale e per quella di agente immobiliare;
l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;
l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;
l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonche' per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo;
l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista;
l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara;
m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.
2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresi' autorita' competenti responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e', inoltre, autorita' competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea qualora vi siano piu' autorita' regionali competenti, cosi' come previsto dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015.
3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti al settore sportivo;
b) (abrogata);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f);
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attivita' di trasporto.
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attivita' che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-septies);"
2) la lettera b) e' abrogata;
3) alla lettera c), le parole: "alla lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere f) e l-sexies)";
4) alla lettera f), le parole: "il Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;";
5) la lettera g) e' abrogata;
6) alla lettera h), le parole: "il Ministero dell'universita' e della ricerca"sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
7) alla lettera i), le parole: "il Ministero per i beni e le attivita' culturali" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per le attivita' che riguardano il settore turistico";
8) alla lettera l) le parole: "il Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;";
9) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
"l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprieta' industriale e per quella di agente immobiliare;
l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;
l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;
l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonche' per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo;
l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista;
l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara".
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresi' autorita' competenti responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e', inoltre, autorita' competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea qualora vi siano piu' autorita' regionali competenti, cosi' come previsto dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015.";
c) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: " Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport";
2) la lettera b) e' abrogata;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f)";
4) alla lettera e), le parole: "il Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 5 (Autorita' competente). - 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attivita' che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-septies);
b) (abrogata);
c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e l-sexies);
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;
f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; nonche' per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
g) (abrogata).
h) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);
i) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7 , 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni nonche' per le attivita' che riguardano il settore turistico;
l) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) nonche' per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;
l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprieta' industriale e per quella di agente immobiliare;
l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;
l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;
l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonche' per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo;
l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista;
l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara;
m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.
2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresi' autorita' competenti responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e', inoltre, autorita' competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea qualora vi siano piu' autorita' regionali competenti, cosi' come previsto dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015.
3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti al settore sportivo;
b) (abrogata);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f);
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attivita' di trasporto.