Articolo 4 del Decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470
Articolo 3Articolo 5
Versione
9 dicembre 1993
Art. 4. 1. L'art. 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Qualifiche dirigenziali nonche' di dirigente generale). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, la dirigenza si articola nelle qualifiche di dirigente e, ove prevista da specifiche disposizioni legislative statali, di dirigente generale, quest'ultima articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti disposizioni. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di Polizia e delle forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonche' negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione , le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di piu' elevato livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore".
Entrata in vigore il 9 dicembre 1993
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