Art. 22. Ordinamento professionale 1. E' consentita, nell'ambito delle dotazioni organiche di qualifiche di ogni ateneo o istituzione, la mobilita' orizzontale tra i profili professionali ascritti alla settima qualifica e tra i profili professionali ascritti all'ottava qualifica funzionale nell'ambito delle aree funzionali di appartenenza o di aree funzionali affini, purche' si sia in possesso di titoli specifici o abilitazioni richiesti per gli accessi dall'esterno. Nei casi in cui non siano richiesti i predetti titoli o abilitazioni, la mobilita' orizzontale e' consentita previo superamento di specifico corso o di tirocinio appositamente predisposti dall'amministrazione.
2. Nell'ambito della quarta qualifica funzionale l'"area dei servizi generali tecnici ed ausiliari" assume la denominazione di "area funzionale dei servizi generali tecnici, ausiliari e delle biblioteche". Tra le mansioni previste per il profilo professionale di "agente degli uffici tecnici" del gruppo degli uffici tecnici della predetta area sono incluse quelle di manuntenzione straordinaria degli automezzi e conduzione dei medesimi.
3. Nell'ambito della quinta qualifica funzionale sono istituiti "l'area funzionale delle biblioteche", nonche' il profilo professionale di "operatore di biblioteca", che svolge mansioni di consegna e riordino del materiale librario, assistenza degli utenti nelle procedure di consultazione e nell'uso delle relative apparecchiature, compiti di supporto nelle inerenti attivita' amministrativo-contabili ed altre attivita' che richiedano l'uso di strumenti, attrezzature ed apparecchiature d'ufficio, anche complesse ma di uso semplice.
4. Al profilo di cui al comma 3 si accede mediante concorso pubblico per esame, indetto con decreto rettorale. Il titolo di studio richiesto e' il diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica di cui all' art. 23 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534 , ovvero il diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell' art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 . Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del titolo II del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983, per la composizione delle commissioni giudicatrici e l'art. 23 del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534 , per il contenuto delle prove di esame.
5. Le disposizioni contenute nell'articolo 34 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4, si applicano ai fini dell'accesso al profilo professionale di "segretario amministrativo del dipartimento" di ottava qualifica funzionale, istituito dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 .
6. Il profilo professionale di "usciere" della II qualifica dell'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari e' reso ad esaurimento.
7. Nei confronti del personale con le professionalita' di "infermiere professionale", "vigilatrice di infanzia", "assistente sanitaria", "ostetrica", "dietista", "ortottista", "logopedista", "massaggiatore non vedente", "tecnico di radiologia", "tecnico dei laboratori clinici", "ottico", appartenenti al profilo di "assistente socio-sanitario" dell'area funzionale socio-sanitaria di sesta qualifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981; "capo sala", "ostetrica capo", "capo tecnico dei servizi diagnostici" o "capo tecnico di radiologia", "dietista capo", "fisioterapista capo", "ortottico capo" e "capo dei servizi sanitari ausiliari", i cui profili sono stati ascritti, in applicazione dell' art. 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , nella settima qualifica, nonche' nei confronti del personale rivestente la qualifica di "assistente sociale" e del personale rivestente altri profili professionali dell'area socio-sanitaria corrispondenti a quelli vigenti nelle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, ferma l'appartenenza al comparto di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1936, n. 68 , trovano applicazione, ove piu' favorevoli, gli istituti giuridici ed economici riconosciuti, in sede di rinnovo dell'accordo relativo al triennio 1988-1990, a favore del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , purche' detti istituti risultino compatibili con le disposizioni vigenti nel comparto delle universita' e sussista una sostanziale identita' delle mansioni.
8. Ai fini dell'accesso ai profili professionali di "capo sala", "ostetrica capo", "capo tecnico dei servizi diagnostici", "capo tecnico di radiologia", "dietista capo", "fisioterapista capo", "ortottico capo" e "capo dei servizi sanitari ausiliari" ascritti alla settima qualifica funzionale dal comma 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , sono richiesti il diploma delle relative scuole dirette a fini speciali universitarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ovvero gli altri titoli culturali e professionali richiesti per i corrispondenti profili dal Servizio sanitario nazionale.
9. Nella settima qualifica dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria e' istituito il profilo professionale di "assistente sociale collaboratore", che svolge, con piena autonomia tecnica, secondo i principi, le conoscenze ed i metodi del servizio sociale professionale, nell'ambito di norme, procedure determinate e direttive di massima, nonche' dei programmi di servizio sociale che concorre a determinare, attivita' di rapporto con l'utenza dei servizi socio-assistenziali al fine di valutare, trattare e risolvere o prevenire situazioni di bisogno e disadattamento individuale, familiare o di gruppo attraverso opportuni e mirati piani di intervento.
10. Al profilo di cui al comma 9 si accede mediante concorso pubblico per esami, bandito con decreto rettorale; il titolo di studio richiesto e' il diploma rilasciato da scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 . Per la composizione delle commissioni giudicatrici e le prove di esame trovano, rispettivamente, applicazione le disposizioni di cui all' art. 27 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534 , ed all'art. 1, quinto comma, del titolo I del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4. Le professionalita' "assistente sociale", nell'ambito del profilo "assistente socio-sanitario", di sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria, in mancanza del titolo di studio, sono collocate ad esaurimento.
11. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, per l'accesso ai profili di "collaboratore tecnico" dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di "collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa", "collaboratore contabile" dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale; di "collaboratore di elaborazione dati" dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di "collaboratore di biblioteca" dell'area funzionale delle biblioteche e di "collaboratore di ufficio tecnico" dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, e' eliminato il titolo del diploma di laurea.
Note all'art. 22:
- Si trascrive il testo dell' art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 13 dicembre 1969.
"Art. 1. - Fino all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea: a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali; b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilita' didattica e scientifica delle universita', sulla base di disposizioni che verranno impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.
Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare a mente delle vigenti disposizioni in materia.
Fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici continuera' ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di laurea per i quali e' prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241 , convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 8 , concernente l'iscrizione alle facolta' ed agli istituti superiori di magistero.
Il personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, puo' essere esonerato, per un corrispondente numero di ore, dai normali obblighi d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo e' retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso.
Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia fornito di laurea puo' iscriversi ad altro corso di laurea.
Il termine per le iscrizioni alle universita' di cui al presente articolo e' fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31 dicembre 1969".
- Si trascrivono i commi 3 e seguenti dell'art. 11 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 :
"3. Nell'ottava qualifica funzionale dell'area amministrativa-contabile e' istituito il seguente profilo professionale: segretario amministrativo del Dipartimento.
4. Al segretario del Dipartimento competono sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, funzioni di:
a) collaborazione con il direttore del Dipartimento per le attivita' volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, dei convegni, e dei seminari;
b) predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo nonche' della situazione patrimoniale;
b) coordinamento delle attivita' amministrativo-contabili assumendo la responsabilita', in solido con il direttore, dei conseguenti atti;
d) partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante;
e) altre attivita' che saranno individuate dalla commissione di cui al comma 1.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto sono inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale il personale che, alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, espletino le funzioni di segretario del Dipartimento ed appartengono all'ottava qualifica funzionale.
6. Sono altresi' inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale gli appartenenti alla settima qualifica funzionale che alla data del 1 settembre 1987 espletino le funzioni e superino apposito concorso per esami ad essi riservato.
7. Possono partecipare al concorso di cui al comma 6, anche gli appartenenti alla sesta qualifica funzionale che alla predetta data espletino, per incarico formale, le funzioni di segretario del Dipartimento e siano in possesso del diploma di laurea".
- Il testo dell' art. 20, comma 6, del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 , e' riportato, infra, in nota all'art. 15.
- Si trascrivono i testi dell' art. 9 e dell' art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986 n. 68 :
"Art. 9 (Comparto personale delle universita'). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle universita' comprende:
il personale delle universita' e delle istituzioni universitarie;
il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
2. La delegazione di parte pubblica e composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario: i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegratari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta da rappresentati:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".
"Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:
presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali;
istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all' art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
istituti zooprofilattici sperimentali;
ospedale Galliera di Genova;
ordine mauriziano di Torino.
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della sanita';
da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurgici e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale e a norma di legge.
6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresi' definite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziato dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica.
8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubbliche e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
9. I criteri e le modalita' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ".
- Il testo del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 , concernente "Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987.
- Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983 concernente la "Normativa concorsuale del personale non docente delle Universita' in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 giugno 1983.
2. Nell'ambito della quarta qualifica funzionale l'"area dei servizi generali tecnici ed ausiliari" assume la denominazione di "area funzionale dei servizi generali tecnici, ausiliari e delle biblioteche". Tra le mansioni previste per il profilo professionale di "agente degli uffici tecnici" del gruppo degli uffici tecnici della predetta area sono incluse quelle di manuntenzione straordinaria degli automezzi e conduzione dei medesimi.
3. Nell'ambito della quinta qualifica funzionale sono istituiti "l'area funzionale delle biblioteche", nonche' il profilo professionale di "operatore di biblioteca", che svolge mansioni di consegna e riordino del materiale librario, assistenza degli utenti nelle procedure di consultazione e nell'uso delle relative apparecchiature, compiti di supporto nelle inerenti attivita' amministrativo-contabili ed altre attivita' che richiedano l'uso di strumenti, attrezzature ed apparecchiature d'ufficio, anche complesse ma di uso semplice.
4. Al profilo di cui al comma 3 si accede mediante concorso pubblico per esame, indetto con decreto rettorale. Il titolo di studio richiesto e' il diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica di cui all' art. 23 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534 , ovvero il diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell' art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 . Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del titolo II del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983, per la composizione delle commissioni giudicatrici e l'art. 23 del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534 , per il contenuto delle prove di esame.
5. Le disposizioni contenute nell'articolo 34 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4, si applicano ai fini dell'accesso al profilo professionale di "segretario amministrativo del dipartimento" di ottava qualifica funzionale, istituito dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 .
6. Il profilo professionale di "usciere" della II qualifica dell'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari e' reso ad esaurimento.
7. Nei confronti del personale con le professionalita' di "infermiere professionale", "vigilatrice di infanzia", "assistente sanitaria", "ostetrica", "dietista", "ortottista", "logopedista", "massaggiatore non vedente", "tecnico di radiologia", "tecnico dei laboratori clinici", "ottico", appartenenti al profilo di "assistente socio-sanitario" dell'area funzionale socio-sanitaria di sesta qualifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981; "capo sala", "ostetrica capo", "capo tecnico dei servizi diagnostici" o "capo tecnico di radiologia", "dietista capo", "fisioterapista capo", "ortottico capo" e "capo dei servizi sanitari ausiliari", i cui profili sono stati ascritti, in applicazione dell' art. 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , nella settima qualifica, nonche' nei confronti del personale rivestente la qualifica di "assistente sociale" e del personale rivestente altri profili professionali dell'area socio-sanitaria corrispondenti a quelli vigenti nelle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, ferma l'appartenenza al comparto di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1936, n. 68 , trovano applicazione, ove piu' favorevoli, gli istituti giuridici ed economici riconosciuti, in sede di rinnovo dell'accordo relativo al triennio 1988-1990, a favore del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , purche' detti istituti risultino compatibili con le disposizioni vigenti nel comparto delle universita' e sussista una sostanziale identita' delle mansioni.
8. Ai fini dell'accesso ai profili professionali di "capo sala", "ostetrica capo", "capo tecnico dei servizi diagnostici", "capo tecnico di radiologia", "dietista capo", "fisioterapista capo", "ortottico capo" e "capo dei servizi sanitari ausiliari" ascritti alla settima qualifica funzionale dal comma 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , sono richiesti il diploma delle relative scuole dirette a fini speciali universitarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ovvero gli altri titoli culturali e professionali richiesti per i corrispondenti profili dal Servizio sanitario nazionale.
9. Nella settima qualifica dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria e' istituito il profilo professionale di "assistente sociale collaboratore", che svolge, con piena autonomia tecnica, secondo i principi, le conoscenze ed i metodi del servizio sociale professionale, nell'ambito di norme, procedure determinate e direttive di massima, nonche' dei programmi di servizio sociale che concorre a determinare, attivita' di rapporto con l'utenza dei servizi socio-assistenziali al fine di valutare, trattare e risolvere o prevenire situazioni di bisogno e disadattamento individuale, familiare o di gruppo attraverso opportuni e mirati piani di intervento.
10. Al profilo di cui al comma 9 si accede mediante concorso pubblico per esami, bandito con decreto rettorale; il titolo di studio richiesto e' il diploma rilasciato da scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 . Per la composizione delle commissioni giudicatrici e le prove di esame trovano, rispettivamente, applicazione le disposizioni di cui all' art. 27 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534 , ed all'art. 1, quinto comma, del titolo I del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4. Le professionalita' "assistente sociale", nell'ambito del profilo "assistente socio-sanitario", di sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria, in mancanza del titolo di studio, sono collocate ad esaurimento.
11. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, per l'accesso ai profili di "collaboratore tecnico" dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di "collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa", "collaboratore contabile" dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale; di "collaboratore di elaborazione dati" dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di "collaboratore di biblioteca" dell'area funzionale delle biblioteche e di "collaboratore di ufficio tecnico" dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, e' eliminato il titolo del diploma di laurea.
Note all'art. 22:
- Si trascrive il testo dell' art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 13 dicembre 1969.
"Art. 1. - Fino all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea: a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali; b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilita' didattica e scientifica delle universita', sulla base di disposizioni che verranno impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.
Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare a mente delle vigenti disposizioni in materia.
Fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici continuera' ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di laurea per i quali e' prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241 , convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 8 , concernente l'iscrizione alle facolta' ed agli istituti superiori di magistero.
Il personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, puo' essere esonerato, per un corrispondente numero di ore, dai normali obblighi d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo e' retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso.
Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia fornito di laurea puo' iscriversi ad altro corso di laurea.
Il termine per le iscrizioni alle universita' di cui al presente articolo e' fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31 dicembre 1969".
- Si trascrivono i commi 3 e seguenti dell'art. 11 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 :
"3. Nell'ottava qualifica funzionale dell'area amministrativa-contabile e' istituito il seguente profilo professionale: segretario amministrativo del Dipartimento.
4. Al segretario del Dipartimento competono sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, funzioni di:
a) collaborazione con il direttore del Dipartimento per le attivita' volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, dei convegni, e dei seminari;
b) predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo nonche' della situazione patrimoniale;
b) coordinamento delle attivita' amministrativo-contabili assumendo la responsabilita', in solido con il direttore, dei conseguenti atti;
d) partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante;
e) altre attivita' che saranno individuate dalla commissione di cui al comma 1.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto sono inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale il personale che, alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, espletino le funzioni di segretario del Dipartimento ed appartengono all'ottava qualifica funzionale.
6. Sono altresi' inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale gli appartenenti alla settima qualifica funzionale che alla data del 1 settembre 1987 espletino le funzioni e superino apposito concorso per esami ad essi riservato.
7. Possono partecipare al concorso di cui al comma 6, anche gli appartenenti alla sesta qualifica funzionale che alla predetta data espletino, per incarico formale, le funzioni di segretario del Dipartimento e siano in possesso del diploma di laurea".
- Il testo dell' art. 20, comma 6, del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 , e' riportato, infra, in nota all'art. 15.
- Si trascrivono i testi dell' art. 9 e dell' art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986 n. 68 :
"Art. 9 (Comparto personale delle universita'). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle universita' comprende:
il personale delle universita' e delle istituzioni universitarie;
il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
2. La delegazione di parte pubblica e composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario: i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegratari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta da rappresentati:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".
"Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:
presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali;
istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all' art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
istituti zooprofilattici sperimentali;
ospedale Galliera di Genova;
ordine mauriziano di Torino.
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della sanita';
da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurgici e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale e a norma di legge.
6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresi' definite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziato dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica.
8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubbliche e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
9. I criteri e le modalita' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ".
- Il testo del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 , concernente "Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987.
- Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983 concernente la "Normativa concorsuale del personale non docente delle Universita' in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 giugno 1983.