Articolo 18 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 febbraio 1979
Art. 18.
Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di piu' di due infermita'

In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di piu' di due infermita', ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella A, la valutazione medesima e' effettuata aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidita', a partire dalle infermita' meno gravi, determinato in base ai criteri di cui all'annessa tabella F-1.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1979
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente