Legge 10 luglio 1984, n. 292

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    Giurisprudenza60

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    • 1Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2023, n. 999
      Provvedimento: N° 454/21 r.g.l. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI MESSINA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: 1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente 2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere 3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 14 dicembre 2023, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 454/21 R.G.L. e vertente TRA , nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 …
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      • accordo di confluenza·
      • art. 425 c.p.c.·
      • riconvenzionale·
      • promozione lavorativa·
      • differenze retributive·
      • art. 127ter c.p.c.·
      • contributo unificato·
      • graduatoria CPVSup·
      • giurisdizione del giudice del lavoro·
      • opposizione a decreto ingiuntivo

    • 2Trib. Messina, sentenza 26/01/2021, n. 156
      Provvedimento: T R I B U N A L E D I M E S S I N A S E Z I O N E L A V O R O REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 26/01/2021, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4454/2015 R.G. e vertente TRA società con socio unico soggetta all'attività di direzione e Parte_1 coordinamento di con sede in Roma, Piazza della Organizzazione_1 Croce Rossa n. 1, C.F. e P. Iva: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa in virtù di mandato rilasciato a margine dell'atto di ricorso, dall'institore avv. Antonino Russo, giusti poteri …
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      • differenze retributive·
      • art. 83 D.L. n. 18/2020·
      • spese di lite·
      • giurisdizione del giudice del lavoro·
      • annullamento decreto ingiuntivo·
      • opposizione a decreto ingiuntivo·
      • prova scritta·
      • contrattazione collettiva·
      • c.t.u. contabile·
      • riconoscimento qualifica professionale

    • 3Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 15/11/2011, n. 764
      Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA 764/2011 In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo DeMarco Presidente Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere Rel. Dott. Marta Tonolo Consigliere Dott. LeonardoVenturini Consigliere Dott. Bruno Tridico Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso in appello iscritto al n°31264, proposto dal sig. xx, difeso dagli avv. Mauro Ferruzzi, Nicola Tella e Francesco Fabris (Foro di Venezia), nonché dall'avv. Mario Massano (Foro di Roma), avverso la sent. n°865/2006 della Sezione Giurisdizionale per il Veneto, nei confronti dell'INPS e della …
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      • art. 36 e 38 Cost.·
      • art. 38 CCNL ferrovieri 1990-1992·
      • inammissibilità appello·
      • termini impugnativa·
      • carattere convenzionale benefici·
      • aumenti periodici·
      • equità sostanziale·
      • sospensione termini processuali·
      • art. 2 l. 336/1970·
      • compensazione spese legali

    • 4Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2009, n. 15063
      Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente - Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere - Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere - Dott. MELIADÒ Giuseppe - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 30347-2006 proposto da: GA MO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato STUDIO SPINOSO ANTONINO NAPOLITANI SIMONA, rappresentato e difeso dall'avvocato POLIMENI DOMENICO, giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente - contro RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETÀ PER AZIONI (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER …
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      • esclusione·
      • fattispecie relativa a vicenda esauritasi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 564·
      • efficacia retroattiva della disposizione·
      • sopravvenuta inidoneità per causa di servizio·
      • garanzia della conservazione della stessa categoria di appartenenza, ex art. 9 legge n. 564 del 1981·
      • mutamento di qualifica·
      • idoneità fisica·
      • impiegati e agenti delle ferrovie dello stato·
      • impiego pubblico

    • 5Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 13/01/2009, n. 8
      Provvedimento: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 8/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Nella persona del Primo Referendario dott.ssa Elena Brandolini. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio pensionistico iscritto al n. 24826 del registro di Segreteria, promosso da P. M. C., nata a [...] il OMISSIS, residente a [...]in via OMISSIS, elettivamente domiciliata in Padova, via Trieste n. 23, presso lo studio dagli avvocati Fabio Borile, Alessandro Borile del Foro di Padova, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo del presente giudizio, contro l'INPDAP - Istituto Nazionale di …
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      • principio di settore previdenziale·
      • irripetibilità indebito·
      • visita di revisione·
      • art. 2033 c.c.·
      • Corte Costituzionale·
      • pensione di inabilità·
      • indebito pensionistico·
      • revoca pensione·
      • art. 52 D.Lgs. 196/2003·
      • affidamento del privato
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    Versioni del testo

    • Articolo 1
      Art. 1.
      Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' classificato nelle seguenti categorie professionali:
      a) Prima categoria: Operatore comune;
      b) Seconda-terza categoria: Operatore qualificato;
      c) Terza-quarta categoria: Operatore specializzato;
      d) Quinta categoria: Tecnico;
      e) Quinta-sesta categoria: Tecnico specializzato;
      f) Settima categoria: Tecnico superiore Direttivo;
      g) Ottava categoria: Coordinatore-Vice-Dirigente;
      h) Nona categoria: Vice Dirigente.
      Per ciascuna delle sopra indicate categorie di classificazione professionale le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie:
      1) Prima categoria: operatore comune. Svolge attivita' manuali nei settori di esercizio per l'espletamento delle quali e' sufficiente un periodo minimo di pratica in via propedeutica.
      2) Seconda-terza categoria: operatore qualificato. Svolge attivita' manuali ed esecutive con possesso di cognizioni tecnico-pratiche e delle prescritte abilitazioni.
      3) Terza-quarta categoria: operatore specializzato. Svolge attivita' esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e specializzazione professionale con autonomia operativa nei limiti delle norme regolamentari e di procedure prefissate, nonche' operazioni manuali.
      4) Quinta categoria: tecnico. Svolge attivita' esecutiva di natura tecnico-pratica, amministrativa e contabile richiedenti preparazione professionale ed autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore.
      5) Quinta-sesta categoria: tecnico specializzato. Svolge attivita' tecniche, amministrative e contabili con particolare preparazione professionale specializzata con autonomia operativa e responsabilita' diretta con facolta' di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalita' e regolarita' del servizio.
      6) Settima categoria: tecnico superiore direttivo. Svolge attivita' amministrativa, contabile o tecnica anche con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacita' professionale ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore.
      7) Ottava categoria: coordinatore-vice dirigente. Svolge:
      a) attivita' richiedente notevole esperienza di servizio e capacita' professionale con discrezionalita' di poteri, con facolta' di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore;
      b) attivita' qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.
      8) Nona categoria: vice dirigente. Svolge attivita' richiedente preparazione professionale altamente specializzata, anche con preposizione ad impianti o unita' organiche complesse di rilevante entita', di:
      a) direzione, vigilanza, controllo e coordinamento nell'ambito dei processi operativi ed attuativi dei settori di appartenenza, nonche' promozione ed attuazione, in via autonoma, di ricerche, sperimentazioni e sistemi informativi. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa e diretta dei risultati conseguiti;
      b) attivita' di impulso, direzione, vigilanza, controllo, coordinamento, consulenza, studio, elaborazione, progettazione e ricerca nel campo amministrativo o tecnico, con funzioni proprie, vicarie e delegate. Occorrendo, puo' essere preposto al coordinamento di piu' sezioni. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa e diretta dei risultati conseguiti.
      Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le declaratorie delle categorie di cui al presente articolo potranno essere adeguate alla nuova organizzazione del lavoro ed alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale.
      Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definiti i singoli profili professionali, per ciascuna delle categorie di cui al precedente primo comma, ferme restando le disposizioni fissate dall' articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 .
    • Art. 2.

      L'inquadramento nelle singole categorie professionali di cui al precedente articolo 1 sara' disposto, con effetto dal 1 gennaio 1983, con riferimento alla posizione giuridica posseduta da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre 1982 secondo il quadro di corrispondenza n. 1 annesso alla presente legge.
      Nei confronti dei dipendenti che, a seguito di passaggio di categoria per accertamento professionale con graduatoria approvata entro il 31 dicembre 1982 per posti disponibili sino alla stessa data, siano stati immessi nelle funzioni del profilo professionale conseguito, successivamente al 1 gennaio 1983, la decorrenza giuridica e di determinazione del trattamento economico nel nuovo profilo e' riferita al 31 dicembre 1982. La decorrenza economica ai fini della corresponsione dello stipendio resta coincidente con la data di effettiva immissione.
      Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei dipendenti idonei dei concorsi interni banditi entro il 30 settembre 1978, con graduatoria ad esaurimento, immessi nelle funzioni del profilo professionale corrispondente alla qualifica per la quale hanno concorso, successivamente alla stessa data del 31 dicembre 1982.
      I dipendenti assunti in ruolo successivamente al 31 dicembre 1982, saranno inquadrati nella categoria e profilo corrispondenti a quelli dell'assunzione con decorrenza giuridica dalla data dell'assunzione stessa e con effetti economici dalla data della effettiva immissione in servizio.
      I dipendenti riammessi in servizio ai sensi dell' articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, successivamente al 31 dicembre 1982, saranno inquadrati nella categoria e profilo professionale corrispondenti a quelli cui appartenevano al momento della cessazione dal servizio.
      I dipendenti che rivestono profili professionali attribuiti ad personam ai sensi della legge 30 aprile 1982, n. 220 , saranno inquadrati con i criteri di cui al precedente primo comma conservando la posizione giuridica ad personam, fatta eccezione per i dipendenti ad personam che saranno inquadrati nei profili di tecnico sanitario e di assistente tecnico sanitario.
    • Art. 3.
      I profili professionali di assunzione nelle categorie di cui al precedente articolo 1 sono definiti dal quadro n. 2 annesso alla presente legge. Restano fermi i criteri, le percentuali, le aliquote dei posti di riserva, i requisiti, i titoli professionali e di studio fissati, per i profili di assunzione di cui al quadro n. 3 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, dagli articoli 3 e 4 di tale legge e dall' articolo 5 della legge 6 ottobre 1981, n. 564 , in relazione alle rispettive categorie del precedente ordinamento.
      Per l'assunzione nel profilo professionale di tecnico sanitario e' prescritto il possesso del diploma in discipline scientifiche, tecniche, sanitarie, in relazione allo specifico settore di utilizzazione professionale.
      L' articolo 3, sesto comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , e' sostituito dal seguente:
      "Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria - tecnico - e' prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico e' prescritto il possesso del diploma di infermiere professionale".