Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107
Articolo 19Articolo 21
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25 aprile 2001
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Versione
2 aprile 2008
Art. 20. Disposizioni finali 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i riferimenti ad uffici ed organi del Segretariato generale, della Direzione generale degli affari generali e del personale e dei Dipartimenti contenuti in norme legislative e regolamentari si intendono effettuati nei confronti rispettivamente degli uffici ed organi del dipartimento e in base ai propri regolamenti di amministrazione delle competenti agenzie.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43)) .
3. Le agenzie subentrano al Ministero nei rapporti giuridici, poteri, competenze e controversie relative alle funzioni ad esse trasferite e al proprio personale. Alle agenzie si applica, in materia di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il dettato dell' articolo 43, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .
4. Il dipartimento delle politiche fiscali, successivamente alla data prevista dall'articolo 55, comma 1, del decreto n. 300/1999, costituisce uno dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto n. 300/1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonche' quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri.
5. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 2 aprile 2008
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