Articolo 3 della Legge 29 settembre 1964, n. 847
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23 ottobre 1964
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31 ottobre 1971
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2 luglio 1974
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15 marzo 1992
Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179))
Entrata in vigore il 15 marzo 1992
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