Articolo 16 della Legge 29 dicembre 1990, n. 408
Articolo 15Articolo 17
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1 gennaio 1991
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13 luglio 1991
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25 marzo 1993
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26 marzo 1998
Art. 16. 1. Le pene pecuniarie dovute per l'inosservanza delle disposizioni relative ai tributi indicati nel comma 2 sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie medesime.
2. A decorrere dal 1› gennaio 1992 l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non e' ammesso il ricorso delle commissioni tributarie e' demandato agli uffici del registro del territorio in cui le violazioni sono state constatate. I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi delle soprattasse, da eseguirsi con le modalita' che saranno indicate nel regolamento di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.
3. Se non interviene la definizione della controversia prevista dal comma 2, l'ufficio del registro provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera, ai sensi dell' articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 . Avverso l'iscrizione a ruolo di tali somme e' ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimita' e di merito, entro ternta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, all'intendente di finanza territorialmente competente. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutivita' del ruolo. La decisione dell'intendente di finanza e' definitiva. Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facolta' di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza e' definitiva. ((12)) 4. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-17 marzo 1998, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 25/03/1998, n. 12) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, "nella parte in cui non prevede, nelle controversie di di cui allo stesso art. 16, comma 2, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".
Entrata in vigore il 26 marzo 1998
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