Massima: La disposizione dell'art. 3 della legge 6 agosto 1975 n. 419 - secondo cui "i soggetti dell'Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche quando all'atto della domanda possano far valere almeno un anno di contribuzione" - non ha efficacia retroattiva, in Mancanza di espressa previsione in tal senso (art. 11 preleggi), e, pertanto, non è applicabile a situazioni temporali anteriori ad essa, che restano invece regolate dalla ben più restrittiva norma dell'art. 17 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, richiedente il requisito contributivo minimo di un anno nel quinquennio dalla presentazione della domanda in via amministrativa.*
Massima: […] Pertanto, la corresponsione delle prestazioni previste in tema di Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, ove effettuata per un'erronea valutazione della ricorrenza delle condizioni di legge, integra un pagamento indebito, la cui ripetizione non è soggetta ne' all'art. 80 citato ne' alle limitazioni ed alle deroghe operanti in materia di errore della pubblica amministrazione nella corresponsione di somme percepite in buona fede dai dipendenti (senza che ciò comporti alcuna violazione degli artt. 3 e 38 cost.) ed è invece disciplinata dall'art. 2033 cod. civ., non essendo detto pagamento qualificabile come esecuzione di un dovere morale e sociale. ( V 4069/80, […]
Leggi di più...- assicurazione contro la tubercolosi·
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- art. 80, terzo comma, r.d. 28 agosto 1924 n. 1422·
- applicabilità·
- efficacia retroattiva·
- art. 3 legge 6 agosto 1975 n. 419