Articolo 17 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636
Articolo 16Articolo 18
Versione
18 maggio 1939
Art. 17.

Ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi l'assicurato che all'atto della domanda possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda stessa.
Entrata in vigore il 18 maggio 1939
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