Articolo 16 del Decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28
Articolo 15Articolo 17
Versione
31 gennaio 1995
>
Versione
2 aprile 1995
Art. 16. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204
Entrata in vigore il 2 aprile 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente