Provvedimento: […] Alla luce di ciò, le uniche eccezioni alla regola stabilita sono quelle relative all'ipotesi in cui “ la domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile ‘per ragioni formali' insussistenti, che abbiano precluso il suo esame, cioè quando la stessa statuizione di inammissibilità si sia basata su un errore di fatto (ad es., quando il ricorso per revocazione sia stato dichiarato erroneamente inammissibile per irritualità della sua notifica …) ” (Cons. Stato, IV, n. 1030 del 2024, cit., e richiami ivi ; Id., n. 2889 del 2019, cit.).
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