Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 gennaio 1994
Art. 2. Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato 1. Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative da parte degli stessi.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1994
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