Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 gennaio 1994
Art. 5. Reiezione delle istanze di concessione 1. L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 e' il Ministro dell'interno.
2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 9 della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota dell'art. 4.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1994
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