Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572
Articolo 16Articolo 18
Versione
19 gennaio 1994
Art. 17. Certificazione della condizione d'apolidia 1. Il Ministero dell'interno puo' certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;
b) documentazione relativa alla residenza in Italia;
c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2. E' facolta' del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1994
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