Articolo 3 del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 settembre 2018
Art. 3. Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. La rubrica della parte II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonche' disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del regolamento».
2. Al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del titolo I, e' inserito il seguente:
«Titolo 0.I (Disposizioni sulla base giuridica) - Art. 45-bis (Base giuridica). - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonche' dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»;
b) all'articolo 50, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione del divieto di cui al presente articolo e' punita ai sensi dell' articolo 684 del codice penale .»;
c) all'articolo 52:
1) al comma 1, le parole: «per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,» sono soppresse;
2) al comma 6, le parole «dell' articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ,» sono sostituite dalle seguenti: «dell' articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ,».
Note all' art. 3:

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' citato nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente