Articolo 3 del Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113
Articolo 2 bisArticolo 3 bis
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Art. 3. Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila 1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 e' assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, e per l'anno 2017 e' assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 , e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Per l'anno 2018 e' assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro. Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui. Per l'anno 2021 e' assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro. Per l'anno 2022 e' assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro. ((E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025)) . Tale contributo, per quanto concerne le maggiori spese, e' destinato alle seguenti finalita':
a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilita'; d) esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino e manutenzione del verde pubblico.
Relativamente alle minori entrate, il citato contributo e' destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.
1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile . Se la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, e' inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio e' ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al citato quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini di cui ai periodi precedenti, nonche' quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli originari condomini o loro aventi causa le unita' immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice civile , le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del de cuius";
b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3".
1-ter. All' articolo 67-quater, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri".
1-quater. All' articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , il quarto e il quinto periodo sono soppressi.
2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno 2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui all' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 , e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Per l'anno 2018 e' destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. Per l'anno 2019 e' destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. Per l'anno 2020 e' destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro.
Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' destinato un contributo pari a 1 milione di euro. ((Il contributo di 500.000 euro di cui all'ottavo periodo e' riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025)) .
Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni. ((E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025)) Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e' destinato altresi' un contributo di 500.000 euro per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall' articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, trasferito all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all' articolo 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 .
2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016 i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi straordinari ivi previsti, pubblicano nel proprio sito internet istituzionale le modalita' di utilizzo delle predette risorse e i risultati conseguiti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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