Art. 18. Servizio riscossione enti locali 1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuita', all' articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
(( 1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e' consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarita' di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni ))
(( 1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e' consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarita' di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni ))