Articolo 2 bis del Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113
Articolo 4Articolo 3
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21 agosto 2016
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Versione
24 giugno 2017
Art. 2-bis. (( (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali).)) (( 1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.
2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 e' gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facolta' dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori )) ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , nel modificare l' art. 1, comma 457 della L. 11 dicembre 2016, n. 232 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 3) che la presente modifica si applica ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , nonche' a quelli, gia' in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non e' stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Entrata in vigore il 24 giugno 2017
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