2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 e' gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facolta' dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori )) ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , nel modificare l' art. 1, comma 457 della L. 11 dicembre 2016, n. 232 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 3) che la presente modifica si applica ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , nonche' a quelli, gia' in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non e' stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.