Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 marzo 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 maggio 2022 |
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Versioni del testo
- Capo I. : Organizzazione e controlli
- Art. 1. Funzioni e finalita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS). 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del ministero del tesoro. 2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalita' deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto. 3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti. 4. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l' articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 4:
Il testo dell' art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 (Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS), e il seguente:
"Art. 16 (Servizio pagamento pensioni INPS). - Per il servizio relativo ai pagamenti da parte dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo e tenuto a precostituire in conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale, almeno cinque giorni prima della scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti.
Per la precostituzione del fondo di cui al precedente comma, l'Istituto, in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, si avvale temporaneamente delle disponibilita' delle gestioni attive da esso amministrate.
In difetto delle disponibilita' di cui al secondo comma sono autorizzate per il pagamento delle pensioni anticipazioni di tesoreria senza oneri di interessi nei limiti delle somme dovute dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Senza gli interessi previsti dall' art. 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , saranno per contro regolati i debiti contributivi dello Stato verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora si manifestino esigenze finanziarie di carattere eccezionale, il Ministro per il tesoro puo' disporre che siano superati i limiti di cui al precedente comma.
In tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, e dovuto da parte dell'Istituto un interesse in miura non inferiore a quello corrisposto dal Tesoro alla banca di emissione.
Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo". - Art. 2. (Organi dell'INPS). 1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , e sostituito dal seguente:
"Sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci;
8) il direttore generale".
Nota all'art. 2, comma 1:
Il testo dell' art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dalla presente legge, e il seguente:
"Art. 1. - Sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci;
8) il direttore generale.
Tutti gli organi centrali, regionali e provinciali disciplinati dal presente decreto sono rinnovati ogni quattro anni. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
Alla scadenza del mandato, i membri degli organi indicati al precedente comma possono essere confermati.
Il presidente dell'Istituto ed i vice presidenti possono essere confermati nelle rispettive cariche una sola volta.
Alla scadenza del mandato, tutti gli organi disciplinati dal presente decreto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi".