Art. 55. Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL). 1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. 2. L'INAIL, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare che assicuri un idoneo rendimento finanziario. Alla medesima finalita' deve confermarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto. 3. All' articolo 1 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033 , modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438 , e' aggiunto il seguente punto: "6) il Direttore generale". 4. Ferma restando la composizione degli organi dell'Istituto prevista dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della presente legge sono estese all'INAIL per quanto compatibili con le sue competenze istituzionali. 5. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2000, N. 38)) . Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si da' luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Versione
28 marzo 1989
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10 dicembre 1989
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16 marzo 2000
16 marzo 2000
Commentari • 7
- 1. Inail: sul termine previsto per la rettifica di prestazioni erogate per erroreAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 23 maggio 2005
Giurisprudenza • 374
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2022, n. 2731Provvedimento: […] Come correttamente osservato dalla parte appellata l'art. 55, comma 5, Legge 88/1989 non CP_ sancisce un generale divieto di ripetibilità delle somme erogate dall' La norma in questione, infatti, deve essere necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 9 del d.lgs n. 38/2010, che ha abrogato il primo comma dell'art. 55 della legge n.88/1989, e ha provveduto a ridisciplinare la normativa in materia di “Rettifica per errore”, disponendo che “Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni”.Leggi di più...
- indebito assistenziale·
- giurisprudenza di legittimità·
- art. 13 l. n. 412/1991·
- ripetizione indebito·
- art. 55 Legge 88/1989·
- revisione pensione·
- affidamento legittimo·
- contributo unificato·
- art. 2033 cod. civ.·
- indennità di accompagnamento·
- art. 52 Legge 88/1989·
- art. 9 d.lgs n. 38/2010