Articolo 150. Settore dei porti e degli aeroporti 1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Versione
1 aprile 2023
1 aprile 2023
>
Versione
28 dicembre 2024
28 dicembre 2024
>
Versione
19 aprile 2025
19 aprile 2025
Commentari • 0
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/04/2024, n. 273Provvedimento: […] Nel caso di specie, oggetto dell'affidamento è un contratto di locazione del ramo d'azienda “ristorante” ubicato all'interno dell'area demaniale concessa alla società Porto delle Grazie che svolge l'attività prevista dall'art. 150 del D.lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale “1 . Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali” ; […] Tanto premesso, si rende necessario qualificare l'oggetto dell'affidamento controverso, verificando anzitutto se lo stesso possa o meno ricondursi ad attività strumentali allo sfruttamento di un'area portuale di cui all'art. 150 D.lgs. n. 36 del 2023.Leggi di più...
- difetto di giurisdizione·
- appalti pubblici·
- principio di strumentalità·
- diritti esclusivi e speciali·
- giurisdizione amministrativa·
- sostituzione di appalti pubblici·
- attività commerciali nei settori speciali·
- strumentazione dei contratti·
- concessione demaniale·
- violazione dei principi di concorrenza e proporzionalità·
- art. 141 D.lgs. 36/2023
- 2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/10/2024, n. 8578Provvedimento: […] Si è, sotto tale profilo, ritenuto che siano incluse nel perimetro di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 50/2016 (di tenore identico il vigente art. 150 del D.lgs. n. 36/2023) tutte le attività necessarie a soddisfare le esigenze del traffico aereo, dal momento dell'atterraggio a quello del decollo, nonché quelle immediatamente e direttamente correlate allo svolgimento del servizio di trasporto, che riguardano merci e passeggeri; sono, invece, escluse quelle estranee al settore speciale costituente il “core business” del concessionario o a esso solo indirettamente connesse, che non possono essere considerate “strumentali” (in termini, Consiglio di Stato, V, 19 novembre 2018, n. 6534).Leggi di più...
- appalti pubblici·
- autovincolo·
- strumentalità attività·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 133 c.p.a.·
- compensazione spese·
- settori speciali·
- concessione demaniale·
- D.lgs. n. 36/2023·
- evidenza pubblica