Articolo 150 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Articolo 149Articolo 151
Versione
1 aprile 2023
>
Versione
28 dicembre 2024
>
Versione
19 aprile 2025
Articolo 150. Settore dei porti e degli aeroporti 1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente