Articolo 215 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Articolo 214Articolo 216
Versione
1 aprile 2023
>
Versione
28 dicembre 2024
>
Versione
31 dicembre 2024
>
Versione
19 aprile 2025
Articolo 215. Collegio consultivo tecnico 1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte puo' chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalita' di cui all'allegato V.2 ((in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione)) . ((Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio e' obbligatoria.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) .
2. ((Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.)) Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attivita' di mediazione e conciliazione e' comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione della responsabilita' per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente