2. ((Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.)) Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attivita' di mediazione e conciliazione e' comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione della responsabilita' per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.