Articolo 155 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Articolo 155. Tipi di procedure 1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione, in conformita' alle disposizioni della presente Parte.
2. Nei soli casi previsti dall'articolo 158, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando.
3. La gara e' indetta con una delle seguenti modalita':
a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 161, se il contratto e' aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 162, se il contratto e' aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione;
c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 163.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, ai sensi dell'articolo 165.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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