Articolo 109 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Articolo 108Articolo 110
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1 aprile 2023
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28 dicembre 2024
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31 dicembre 2024
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19 aprile 2025
Articolo 109. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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