Articolo 216 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Articolo 216. ((Pareri e determinazioni obbligatorie)) 1. ((Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, e' obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresi' che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, e' preclusa l'esperibilita' dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.)) 2. ((L'acquisizione del parere e' obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.)) Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilita' che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.
3. Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilita' di decidere:
a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o societa' pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
d) se proporre alle autorita' governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attivita' necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell' articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 .
4. Quando la sospensione e' imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita' di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalita', tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilita' non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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