Articolo 217 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Articolo 216Articolo 218
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Articolo 217. ((Determinazioni facoltative)) 1. ((Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non e' obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilita' che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale e' esclusa nei casi in cui e' richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalita' di prosecuzione dei lavori.)) 2. ((Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.)) 3. Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall' articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile .
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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