Articolo 105 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Articolo 104Articolo 106
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28 dicembre 2024
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19 aprile 2025
Articolo 105.

Rapporti di prova, certificazioni delle qualita', mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.

1. I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonche' il costo del ciclo di vita sono disciplinati all'allegato II.8. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) .
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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