Articolo 78 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Articolo 77Articolo 79
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28 dicembre 2024
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19 aprile 2025
Articolo 78. Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti 1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione ovvero le informazioni, i dati e le notizie di cui all'articolo 77, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante adotta misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.
La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel corso delle consultazioni preliminari, nonche' la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituiscono la minima misura adeguata.
2. Qualora non sia possibile garantire il rispetto del principio della parita' di trattamento, la stazione appaltante invita il candidato o l'offerente interessato a fornire, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, ogni elemento idoneo a provare che la sua partecipazione alla preparazione e alla scelta della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non ritiene adeguate le giustificazioni fornite, il candidato o l'offerente interessato e' escluso dalla procedura.
3. Le misure adottate dalla stazione appaltante sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 112.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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