Articolo 152 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Articolo 152. Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi 1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:
a) estrazione di petrolio, estrazione o produzione di gas;
b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
2. Rimangono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e di gas naturale, nonche' di produzione di petrolio, in quanto attivita' direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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