Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2
Articolo 9Articolo 11
Versione
16 gennaio 1972
Art. 10.
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna Regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle Regioni con il presente decreto e relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni amministrative e ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 11.
Entrata in vigore il 16 gennaio 1972
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