Articolo 20 - Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa
Articolo 19Articolo 21
Versione
4 novembre 1977
Art. 20.


Gli operai devono risultare di pieno gradimento dell'amministrazione militare.
Qualora le autorita' militari richiedessero, a loro insindacabile giudizio, la sostituzione di uno o piu' dipendenti dell'impresa appaltatrice, questa dovra' immediatamente aderire alla richiesta, senza sollevare alcuna obiezione o pretendere alcun indennizzo.
Comunque l'amministrazione militare puo' rifiutarsi di far accedere gli operai non graditi sul luogo dei lavori.
Per ogni giorno di ritardo nell'adesione alla richiesta di sostituzione di ciascuna unita' verra' addebitata all'impresa una penale pari a quanto contrattualmente dovuto all'impresa stessa per quattro ore di prestazioni di un lavoratore.
Entrata in vigore il 4 novembre 1977
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