Articolo 14 - Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Articolo 13Articolo 15
Versione
14 maggio 1950
Art. 14.
(Trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facolta' di cessione).

Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le pensioni o indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono; gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali i precedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.
Entrata in vigore il 14 maggio 1950
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