(Eccezioni alla insequestrabilita' e all'impignorabilita).
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonche' le pensioni, le indennita' che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato. (4) (5) (6) ((8))
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nei caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza del 25 - 31 marzo 1987, n. 89 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1987, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale ell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione) nella parte in cui, in contrasto con l'art.
545 co. 4 c.p.c. , non prevede la pignorabilita' e la sequestrabilita' degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza del 7 - 26 luglio 1988, n. 878 (in G.U. 1a s.s. 03/08/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui non prevede la pignorabilita' e la sequestrabilita' degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 19 marzo 1993, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 24/03/1993, n. 13) ha dichiarato la "illegittimita' costituzionale dell' art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilita' e la pignorabilita', entro i limiti stabiliti dall' art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile , anche per ogni altro credito, delle indennita' di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza del 20 novembre-4 dicembre 2002, n. 506 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2002, n. 49) ha dichiarato "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui escludono la pignorabilita' per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennita' che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziche' prevedere l'impignorabilita', con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennita' o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilita' nei limiti del quinto della residua parte".