Articolo 4 - Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 maggio 1950
Art. 4.
(Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre pubbliche Amministrazioni).

Per gl'impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l'amministrazione dalla quale gl'impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale rappresentanza.
Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennita' che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.
Entrata in vigore il 14 maggio 1950
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